Dissenso alle liti condominiali: come funziona e cosa prevede l’art. 1132 c.c.
Negli ultimi mesi, durante diverse assemblee che ho gestito per conto del mio studio, mi sono trovata ad affrontare un tema tanto delicato quanto frainteso: il dissenso alle liti condominiali. Alcuni condomini, di fronte alla decisione dell’assemblea di avviare una causa o di resistere a un’azione legale, hanno manifestato formalmente il proprio dissenso. Fin qui tutto corretto. Il problema è emerso dopo: parlando con loro, ho scoperto che molti avevano una idea distorta di cosa comporti il dissenso e di cosa preveda davvero l’art. 1132 del Codice Civile.
L’equivoco più comune?
Quello di pensare che, una volta dissociati, non debbano più pagare in alcun caso le spese legali dell’avvocato del condominio, né in caso di soccombenza né in caso di vittoria.La realtà è molto diversa.
E per evitare conflitti interni, impugnazioni e aspettative errate, è essenziale chiarire come funziona davvero questa norma.
In questo articolo troverai:
- cosa significa “dissenso alle liti”
- come va comunicato correttamente
- quali spese effettivamente non devi pagare
- quando invece puoi essere chiamato a contribuire
- errori frequenti che incontro realmente in assemblea
- consigli pratici per amministratori e condomini
Che cosa si intende per dissenso alle liti condominiali (art. 1132 c.c.)
L’articolo 1132 del Codice Civile disciplina la possibilità per ogni condomino di dissociarsi formalmente da una lite deliberata dall’assemblea.
La norma si applica: alle liti attive (quando il condominio decide di agire in giudizio), alle liti passive (quando il condominio deve difendersi perché citato).
La ratio della norma
L’obiettivo è duplice:
- Equilibrio condominiale, permettendo comunque alla maggioranza di agire per tutelare parti comuni o interessi collettivi. In altre parole: la maggioranza decide, ma chi è contrario può “sganciarsi” e limitare la propria esposizione economica.
- Tutela del singolo che non condivide la scelta dell’assemblea e non vuole farsi carico delle conseguenze economiche di un’azione giudiziaria rischiosa.
Come si esercita correttamente il dissenso: guida pratica
Qui si annidano molti errori che vedo quotidianamente.
Il dissenso non è valido se espresso “alla buona”.
Occorre rispettare formalità e tempistiche precise.
1. Il dissenso va comunicato entro 30 giorni
Il condomino deve notificare all’amministratore la propria volontà di dissociarsi entro 30 giorni da quando ha avuto notizia della delibera che approva la lite.
Attenzione: il termine è perentorio.
Se si supera, il dissenso perde efficacia.
2. La comunicazione deve essere formale
È valido soltanto se espresso tramite:
- PEC
- raccomandata A/R
- consegna a mano con firma di ricevuta
non basta dirlo a voce non basta votare contro in assemblea!
3. Cosa scrivere nella lettera di dissenso
Il documento deve contenere: dati del condomino, riferimento alla delibera (data e oggetto), dichiarazione esplicita di dissenso ai sensi dell’art. 1132 c.c., firma del condomino. Inserire una motivazione non è obbligatorio, ma è consigliabile.
4. Far mettere il dissenso anche a verbale
È buona prassi far annotare il proprio dissenso nel verbale dell’assemblea.
Questo non sostituisce la notifica formale, ma costituisce una prova interna utile.
Cosa succede se il condominio perde la causa (soccombenza)
È il caso più intuitivo e quello che la legge disciplina in maniera chiara. Se il condominio perde la causa, il condomino dissenziente:
- non deve contribuire alle spese giudiziali poste a carico del condominio
- non deve partecipare alle somme liquidate dal giudice a favore della controparte
- ha diritto alla rivalsa, se avesse anticipato qualcosa prima di formalizzare il dissenso
Questo è uno dei motivi per cui la norma esiste: evitare che chi non voleva intraprendere una causa debba poi pagare le conseguenze di una scelta altrui.
Cosa succede se il condominio vince la causa (vittoria)
Qui nasce la maggior parte dei fraintendimenti. Molti credono che il dissenso valga “sempre”, anche in caso di vittoria, e che quindi non debbano contribuire a nessuna spesa. In realtà non è così.
Se il condominio vince, il dissenziente può dover pagare alcune spese.
Perché?Perché l’art. 1132 stabilisce che il dissenziente:
- deve partecipare alle spese che non è possibile recuperare dalla parte soccombente,
- quando trae vantaggio dalla vittoria del condominio.
Cosa sono le spese non recuperabili?
Esempi:
- acconti al legale non rifusi
- spese vive di proceduracosti stragiudiziali non rimborsabili
- differenze fra parcella e quanto liquidato dal giudice
- spese esecutive non recuperate
Quindi, il dissenso non significa “non pagare mai più nulla”, ma soltanto non essere coinvolti nelle spese derivanti dalla soccombenza.
Importante: il dissenso non esonera dalle spese “interne”
Un’altra convinzione errata che ho riscontrato realmente in assemblea è questa:
“Se dissento, non pago più neanche la parcella dell’avvocato del condominio.”
Falso
Il dissenso esonera soltanto dalle spese di soccombenza e parte delle spese legali, ma non esonera da tutte le spese di gestione interna, come:
- costi di consulenze preliminari
- spese assembleari
- costi amministrativi
- parcelle parzialmente non recuperate
- oneri propedeutici alla causa
Ecco perché è fondamentale valutare caso per caso.
Quando il dissenso NON si può utilizzare
L’art. 1132 si applica solo alle liti espressamente deliberate dall’assemblea.
Non vale:
- per le azioni autonome dell’amministratore (es. decreto ingiuntivo per morosità)
- per controversie che non riguardano parti comuni
- per liti interne che non richiedono delibera
- quando la delibera è nulla o inesistente
- per attività ordinarie di rappresentanza del condominio
Se non c’è una delibera assembleare sulla lite, non può esserci dissenso.
Errori che ho visto personalmente durante le assemblee
Ecco alcuni casi concreti che ho riscontrato nelle riunioni:
1. “Ho votato contro, quindi sono esonerato.”
No: il dissenso non coincide con il voto contrario.
Serve la notifica formale.
2. “Ora che ho dissentito non pago nulla.”
Sbagliato: il dissenso non copre tutte le spese.
In caso di vittoria alcune possono ricadere sul dissenziente.
3. “L’amministratore può ignorare il mio dissenso.”
Assolutamente no: se notificato correttamente, il dissenso ha effetti legali vincolanti.
4. “La delibera può comunque mettere le spese anche a me.”
Una delibera che impone spese di soccombenza al dissenziente è nulla o annullabile.
5. “Non serve scrivere, basta che lo sappiano tutti.”
Serve un atto formale, documentato e opponibile.
Consigli pratici per condomini
Se pensi di dissentire:
- Chiedi chiarimenti all’amministratore su costi, motivazioni e rischi della lite.
- Leggi attentamente il verbale della delibera.
- Valuta l’interesse personale alla lite: non sempre dissociare conviene.
- Invia la comunicazione entro 30 giorni, via PEC o raccomandata.
- Non aspettarti un esonero totale dalle spese, soprattutto in caso di vittoria.
Conclusione
Il dissenso alle liti ex art. 1132 c.c. è uno strumento prezioso, ma spesso frainteso.
Permette al condomino di limitare la propria esposizione economica in caso di soccombenza, ma non è una scappatoia totale da tutte le spese legali e amministrative.
Per evitare aspettative sbagliate, conflitti e possibili impugnazioni, è fondamentale:
- esercitare il dissenso correttamente
- conoscerne limiti ed effetti
- distinguere tra spese dovute e spese esonerate
- agire in modo informato e documentato
Una corretta gestione di questo istituto tutela tanto i singoli quanto l’interesse collettivo del condominio.
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Cos’è il dissenso alle liti condominiali?
Il dissenso alle liti è la facoltà del condomino di dissociarsi dalla decisione dell’assemblea di promuovere o resistere a una causa, evitando alcune spese previste dall’art. 1132 c.c.
Il condomino dissenziente paga le spese legali?
Il condomino dissenziente non paga le spese di soccombenza né le somme poste a carico del condominio dal giudice. Tuttavia, se la lite ha esito favorevole, deve contribuire alle spese non recuperate dalla controparte.
Come va comunicato il dissenso alle liti?
Il dissenso deve essere comunicato per iscritto entro 30 giorni tramite PEC o raccomandata all’amministratore. Il solo voto contrario in assemblea non è sufficiente.
Il dissenso vale anche per le cause in cui il condominio è attore?
Sì. Il dissenso si applica sia alle cause attive che passive, purché la delibera riguardi l’azione o la resistenza in giudizio.
Cosa succede se il condominio vince la causa?
Il condomino dissenziente, se trae vantaggio dalla vittoria, deve contribuire alle spese vive e non ripetibili non rimborsate dalla controparte.
